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RECUPERO SOTTOTETTO ABITABILE

Con la L.R. n. 15 del 15 luglio 1996 e successive modifiche è stato reso possibile il recupero dei sottotetti nell’intero territorio regionale, esigenza questa il cui soddisfacimento era da molti auspicato, specie nelle zone centrali delle maggiori città.
Sono ammesse deroghe per quanto riguarda l’altezza utile dei locali, per cui in pratica molte soffitte prima praticamente inusufruibili e inusufruite, se non per il deposito di vecchi masserizie, sono suscettibili di essere trasformate in utili mansarde costituite da unità immobiliari indipendenti o da locali di pertinenza ed estensione delle unità immobiliari sottostanti.


DPR 380/01

– gli interventi precedentemente subordinati a CONCESSIONE EDILIZIA sono ora subordinati a PERMESSO DI COSTRUIRE ai sensi dell’art. 10 DPR 380/2001, o a presentazione di DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ ai sensi della LR 22/1999, eseguibili decorsi TRENTA GIORNI
– gli interventi precedentemente subordinati ad AUTORIZZAZIONE EDILIZIA sono ora subordinati a presentazione di DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ ai sensi dell’art. 22 DPR 380/2001, eseguibili decorsi TRENTA GIORNI. Per questi interventi è comunque salva la facoltà di chiedere il rilascio del PERMESSO DI COSTRUIRE ai sensi dell’art. 22.7 DPR 380/2001
– con l’abrogazione espressa dell’art. 26 LEGGE 47/1985, le opere interne alle singole unità immobiliari sono ora subordinate a presentazione di DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ ai sensi dell’art. 22 DPR 380/2001, eseguibili decorsi TRENTA GIORNI


CONDONO EDILIZIO 2004

In vigore il decreto legge 269/2003 sul condono: ecco le principali novità. L’art. 32 di detto decreto prevede le misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica per l’incentivazione delle attività di repressione dell’abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti e delle occupazioni delle aree demaniali. Sono condonabili gli abusi ultimati entro il 31.12.2003. La Legge Regionale della Lombardia n. 130 del 27.10.2004 pone dei vincoli restrittivi circa la volumetria condonabile: limite massimo fino al 20% della volumetria della costruzione originaria, o in alternativa, di 500 metri cubi. Non sono suscettibili di sanatoria le opere abusive relative a nuove costruzioni, residenziali e non, qualora realizzate in assenza del titolo abilitativi edilizio e non conformi agli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Non sono suscettibili di sanatoria i mutamenti di destinazione d’uso, qualora superiori a 500 metri cubi per singola unità immobiliare e non conformi alle previsioni urbanistiche comunali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo sul costo di costruzione è dovuto ai fini della sanatoria delle sole opere abusive riconducibili alle tipologie dell’illecito numeri 1,2,3 qualora realizzate dopo il 29.01.1977

Lo studio garantisce un servizio sia per interventi civili che industriali garantendo  massima qualità dell’operato il tutto in tempi rapidi mantenendo l’ampia professionalità che ci distingue.