INFORMAZIONE DAL CENTRO STUDI FAINI – I BONUS FISCALI IN PILLOLE


SAPETE CHE LA LEGGE DI BILANCIO 2023…?
SUPERBONUS 110%
Per i condomini era possibile aderire al Superbonus 110% fino al 31 Dicembre 2023 a condizione che:
- sia stata protocollata la pratica edilizia comunale per il Superbonus entro il 25 novembre 2022, ovvero la CILAS, e sia stata deliberata in assemblea condominiale l’esecuzione dei lavori tra il 19 e il 24 novembre;
oppure, in alternativa, che:
- sia stata protocollata la pratica edilizia comunale per il Superbonus entro il 31 dicembre 2022, ovvero la CILAS, e sia stata deliberata in assemblea condominiale l’esecuzione dei lavori prima del 18 novembre.
Oggi e per tutto il 2023 l’aliquota scende al 90%.
Infine, per le spese sostenute nell’anno 2024 si avrà diritto ad un Superbonus ad aliquota ridotta al 70 per cento, e per le spese sostenute nell’anno 2025, al 65 per cento.
Questo significa che, se a fine dicembre 2023 non sono stati ultimati i lavori, si può portare in detrazione al 70% la spesa restante e sostenuta nel 2024.
Riassumendo, oggi abbiamo:
- detrazione al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022;
- detrazione al 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 (oppure detrazione al 110% qualora sia stata presentata la pratica comunale prima del 25 novembre 2022, con delibera tra il 19 e il 24 novembre 2022, o prima del 31 dicembre 2022, con delibera prima del 18 novembre);
- detrazione al 70% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024;
- detrazione al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE
Riassumendo, oggi abbiamo anche:
- detrazione al 75% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
BONUS FACCIATE

Riassumendo, oggi abbiamo:
- detrazione al 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.
- detrazione al 60% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022.
- detrazione al 50% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.
Cosa succede per i lavori non completati al 31.12.2022, appaltati con il Bonus Facciate 90% o con il Bonus Facciate 60% ?
Il completamento dei lavori costituisce il presupposto di spettanza di qualunque detrazione edilizia (riferimento alla Circolare AdE 28/E/2022), ma da prassi non viene fissato dall’Erario un termine puntuale entro il quale i lavori dovranno essere ultimati.
La verifica dei requisiti che danno diritto al risparmio d’imposta, però, può essere differita a tempo indeterminato ?
E’ ragionevole ipotizzare che il contribuente, per conservare il beneficio fiscale, sia tenuto a dimostrare di aver concluso i lavori entro il termine di decadenza per l’accertamento dell’imposta, ovvero entro il 31 dicembre del sesto anno successivo a quello di sostenimento delle spese.
Questo significherebbe, per il bonus facciate 90%, che i lavori dovranno essere ultimati al 31.12.2027 e per il bonus facciate 60% che i lavori dovranno essere ultimati al 31.12.2028.
Una interpretazione più cautelativa, invece, può essere assunta facendo riferimento al termine del controllo formale della spettanza delle detrazioni in dichiarazione, fissato nel 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale la spesa è stata sostenuta: in tal caso, pertanto, per il bonus facciate 90% i lavori dovranno essere ultimati al 31.12.2024 e per il bonus facciate 60% i lavori dovranno essere ultimati al 31.12.2025.
Qual è il caso più critico in cui potremmo trovarci ? Quando il Bonus Facciate dovesse arrivare alla sua naturale conclusione a fine 2022 senza aver ultimato i lavori ed il condominio, oggetto di rifacimento delle facciate, sia costituito da unità ad uso residenziale e anche da unità ad uso non residenziale (ad esempio uffici, negozi, laboratori), ovviamente con prevalenza ad uso residenziale.
Il soggetto non residenziale che prevedeva, prima della scadenza dei termini temporali, un determinato vantaggio fiscale (90% o 60%), non avrà quindi più diritto ad alcuna detrazione nella misura in cui non siano stati realizzati e pagati i lavori entro il 31 Dicembre 2022. Infatti le spese del 2023 diventeranno detraibili al 50% solo come Bonus Ristrutturazioni, agevolazione che non si rivolge alle unità non residenziali.
Vi è infine un altro caso da evidenziare. Quello dell’unità ad uso residenziale la cui proprietà è un soggetto IRES. In tal caso, se a pagare i lavori è il soggetto IRES, questi non beneficerà del Bonus Ristrutturazioni 50%.
Supponiamo, invece, che a pagare i lavori sia il locatario, un soggetto IRPEF, vale a dire colui che ne ha il reale diritto di godimento. In questo caso avrà diritto al Bonus Ristrutturazioni 50%.

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