Faini Amministrazioni: Detrazioni fiscali

Detrazioni fiscali

Detrazioni fiscali


Ecobonus 2020

Ecobonus 2020: detrazione 65% per l’efficienza energetica

Gentili Condòmini,

la Legge Finanziaria 2020 ha confermato fino al 2021 le detrazioni fiscali già previste per lo scorso anno, offrendo la possibilità di intervenire sugli immobili esistenti sia con riqualificazioni edilizie sia con opere finalizzate al contenimento energetico, usufruendo di importanti vantaggi fiscali.

Tra le varie opzioni previste, le due più importanti sono rappresentate dall’ “ECOBONUS” e dal “BONUS FACCIATE”.

L’ECOBONUS è la detrazione fiscale spettante per i lavori relativi al contenimento energetico degli edifici condominiali e riguardano principalmente la coibentazione dell’involucro opaco del fabbricato.

Per tali interventi, a seconda del risparmio energetico ottenuto, sono previste due aliquote di detrazione: 70% e 75%.

Un vantaggio rilevante delle suddette agevolazioni è rappresentato dalla possibilità di cedere a terzi tale credito, che ne consente l’utilizzo anche ai cosiddetti “incapienti”, ovvero a soggetti che non avrebbero alcuna possibilità di recuperare fiscalmente tali somme.

Il BONUS FACCIATE riguarda invece gli interventi edilizi aventi per oggetto la riqualificazione delle facciate al fine di abbellire gli edifici delle nostre città.

Consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020, senza un limite massimo di spesa e possono beneficiarne tutti.

Per averne diritto è necessario realizzare interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, a condizione che tali immobili ricadano nelle zone A e B dello strumento urbanistico.

Gli interventi previsti riguardano il rinnovamento e il consolidamento delle facciate, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura, nonché gli interventi su balconi, ornamenti e fregi.

A differenza di altri benefici, non è consentito cedere il credito derivante da tali interventi.

Da un punto di vista operativo, trattandosi di pratiche complesse, soprattutto in riferimento all’ECOBONUS, si dovrà procedere con una valutazione preliminare di fattibilità degli interventi (Ecobonus o Bonus Facciate), previo sopralluogo in condominio e conseguente redazione di una “Proposta di intervento” recante, oltre alle opere da realizzare, i costi presunti dei lavori, che sarà sottoposto, in prima istanza, all’analisi ed alla valutazione dei Consiglieri condominiali.

Verificata la fattibilità dell’intervento, si procederà al conferimento degli incarichi professionali ai Tecnici di fiducia o all’eventuale Impresa proponente, al fine di predisporre quanto necessario per l’esecuzione dei lavori e l’ottenimento dei benefici fiscali.

Detrazioni fiscali per lavori condominiali

È stata prorogata al 7 marzo 2017 la scadenza per la comunicazione da parte dell’amministratore di condominio delle detrazioni fiscali per lavori condominiali
È stata prorogata al 7 marzo 2017 la scadenza per la comunicazione da parte dell’amministratore di condominio delle detrazioni fiscali per lavori condominiali
È stata prorogata al 7 marzo 2017 la scadenza per la comunicazione da parte dell’amministratore di condominio delle spese sostenute nel 2016 per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica su parti comuni condominiali e acquisto mobili e grandi elettrodomestici, per consentire all’Agenzia delle Entrate l’inserimento delle relative detrazioni fiscali nella dichiarazione precompilata 2017 dei condomini. Vediamo nel dettaglio come funziona la comunicazione.

Comunicazione detrazione spese condominiali 730

La comunicazione delle spese è necessaria, come detto, per consentire ai condomini di usufruire delle detrazioni fiscali per lavori condominiali, ovvero:

  • detrazione fiscale del 65% per interventi di riqualificazione energetica condominio
  • detrazione del 50% per interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni condominiali
  • detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici legati a interventi su parti comuni condominiali

Le spese sostenute devono essere comunicate dall’amministratore di condominio all’Agenzia delle Entrate, per consentire l’inserimento delle corrispondenti detrazioni nella dichiarazione precompilata 2017 dei contribuenti. Date le difficoltà segnalate dagli amministratori di condominio la scadenza per l’invio delle comunicazioni, originariamente prevista al 28 febbraio, è stata spostata al 7 marzo 2017.

Certificazione amministratore condominio detrazione 65 e 50: modalità di comunicazione

La comunicazione può essere effettuata esclusivamente per via telematica, utilizzando i servizi online Entratel e Fisconline, oppure rivolgendosi a un intermediario abilitato.

Nella comunicazione dovranno essere indicati la tipologia di ciascun intervento e le quote di spesa da attribuire a ciascun condomino per ogni unità immobiliare. Nel dettaglio andranno trasmesse le seguenti informazioni:

  • Dati anagrafici e codice fiscale dell’amministratore di condominio
  • Codice fiscale e codice catastale di ubicazione del condominio
  • Numero progressivo dell’intervento
  • Tipologia di intervento: qui andrà riportato uno dei codici che indichiamo nel seguito dell’articolo
  • Eventuale prosecuzione dell’intervento
  • Importo complessivo delle spese pagate con bonifico
  • Importo complessivo delle spese pagate con modalità diverse dal bonifico, per esempio gli oneri di urbanizzazione
  • Dati catastali disponibili: tipologia immobile, sezione, foglio, numero di particella e estensione particella, subalterno
  • Eventuali situazioni particolari, come uffici, negozi, studi professionali
  • Dati dei condomini a cui attribuire la spesa: codice fiscale, diritto di cui è titolare sull’immobile, eventuale credito ceduto, importo della spesa attribuita al soggetto, specificando se il pagamento è stato effettuato entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento

I codici per indicare la tipologia di intervento sono:

  • A – Intervento di recupero del patrimonio edilizio
  • B – Arredo degli immobili ristrutturati
  • C – Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente
  • D – Intervento su involucro di edificio esistente
  • E – Intervento di installazione di pannelli solari
  • F – Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
  • G – Acquisto e posa in opera di schermature solari
  • H – Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse
  • I – Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto
  • L – Intervento antisismico in zona ad alta pericolosità
Detrazioni fiscali per lavori condominiali

È stata prorogata al 7 marzo 2017 la scadenza per la comunicazione da parte dell’amministratore di condominio delle detrazioni fiscali per lavori condominiali
È stata prorogata al 7 marzo 2017 la scadenza per la comunicazione da parte dell’amministratore di condominio delle detrazioni fiscali per lavori condominiali
È stata prorogata al 7 marzo 2017 la scadenza per la comunicazione da parte dell’amministratore di condominio delle spese sostenute nel 2016 per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica su parti comuni condominiali e acquisto mobili e grandi elettrodomestici, per consentire all’Agenzia delle Entrate l’inserimento delle relative detrazioni fiscali nella dichiarazione precompilata 2017 dei condomini. Vediamo nel dettaglio come funziona la comunicazione.

Comunicazione detrazione spese condominiali 730

La comunicazione delle spese è necessaria, come detto, per consentire ai condomini di usufruire delle detrazioni fiscali per lavori condominiali, ovvero:

  • detrazione fiscale del 65% per interventi di riqualificazione energetica condominio
  • detrazione del 50% per interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni condominiali
  • detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici legati a interventi su parti comuni condominiali

Le spese sostenute devono essere comunicate dall’amministratore di condominio all’Agenzia delle Entrate, per consentire l’inserimento delle corrispondenti detrazioni nella dichiarazione precompilata 2017 dei contribuenti. Date le difficoltà segnalate dagli amministratori di condominio la scadenza per l’invio delle comunicazioni, originariamente prevista al 28 febbraio, è stata spostata al 7 marzo 2017.

Certificazione amministratore condominio detrazione 65 e 50: modalità di comunicazione

La comunicazione può essere effettuata esclusivamente per via telematica, utilizzando i servizi online Entratel e Fisconline, oppure rivolgendosi a un intermediario abilitato.

Nella comunicazione dovranno essere indicati la tipologia di ciascun intervento e le quote di spesa da attribuire a ciascun condomino per ogni unità immobiliare. Nel dettaglio andranno trasmesse le seguenti informazioni:

  • Dati anagrafici e codice fiscale dell’amministratore di condominio
  • Codice fiscale e codice catastale di ubicazione del condominio
  • Numero progressivo dell’intervento
  • Tipologia di intervento: qui andrà riportato uno dei codici che indichiamo nel seguito dell’articolo
  • Eventuale prosecuzione dell’intervento
  • Importo complessivo delle spese pagate con bonifico
  • Importo complessivo delle spese pagate con modalità diverse dal bonifico, per esempio gli oneri di urbanizzazione
  • Dati catastali disponibili: tipologia immobile, sezione, foglio, numero di particella e estensione particella, subalterno
  • Eventuali situazioni particolari, come uffici, negozi, studi professionali
  • Dati dei condomini a cui attribuire la spesa: codice fiscale, diritto di cui è titolare sull’immobile, eventuale credito ceduto, importo della spesa attribuita al soggetto, specificando se il pagamento è stato effettuato entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento

I codici per indicare la tipologia di intervento sono:

  • A – Intervento di recupero del patrimonio edilizio
  • B – Arredo degli immobili ristrutturati
  • C – Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente
  • D – Intervento su involucro di edificio esistente
  • E – Intervento di installazione di pannelli solari
  • F – Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
  • G – Acquisto e posa in opera di schermature solari
  • H – Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse
  • I – Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto
  • L – Intervento antisismico in zona ad alta pericolosità

Detrazioni fiscali condominio senza amministratore

Con riferimento ai cosiddetti condomini minimi, ossia composti da un numero di condomini non superiori a otto, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3/E del marzo 2016 aveva rivisto la prassi precedente, spiegando che anche tali condomini, se non hanno un codice fiscale e non hanno nominato un amministratore di condominio, perché non obbligati, possono accedere alle detrazioni. In questo caso è necessario che uno dei condomini effettui il pagamento tramite apposito bonifico per ristrutturazione edilizia o risparmio energetico indicando il proprio codice fiscale. Gli altri condomini indicheranno tale codice fiscale nella propria dichiarazione dei redditi in corrispondenza dei campi previsti per le detrazioni fiscali.
Nel caso in cui il condominio minimo abbia invece nominato un amministratore l’Agenzia chiarisce nelle faq che spetterà comunque a quest’ultimo provvedere alla comunicazione, secondo le modalità precedentemente indicate.